Art. 8 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:
- a)la legge 7 agosto 1973, n. 519;
- b)il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;
- c)il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 23 luglio 2012
