Art. 87 — Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[1]L'articolo 158 del decreto e' sostituito dal seguente: "ART. 158 (Sanzioni per i coordinatori)
[2]1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
- a)con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d). ".
Testo vigente dal 5 agosto 2009
