Art. 15 — Regime di tutela per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.
Testo vigente dal 29 luglio 2022
