Sono dichiarate inammissibili, per genericità e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante la clausola di invarianza finanziaria della riforma della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale. Le ricorrenti non precisano quali nuovi adempimenti procedimentali avrebbe determinato a loro carico la norma impugnata, né identificano puntualmente i maggiori oneri economici che ne deriverebbero. Le evocate censure finiscono per rivelarsi anche contraddittorie rispetto alla doglianza principale, ovvero l'avvenuta contrazione, ad opera del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali in materia di VIA, cui dovrebbe logicamente conseguire un decremento, e non già un incremento, delle esigenze finanziarie delle Regioni.
Art. 23 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati · Art. 1 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 · Art. 14 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 · Art. 120 cost.