I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprieta' immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti principi ispiratori:

  • a)rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
  • b)responsabilita' contabile ed economica della gestione a carico del mandatario;
  • c)responsabilita' civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne e' consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
  • d)garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla societa' di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie;
  • e)vincolo della societa' di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione;
  • f)recupero da parte della societa' di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditivita' della gestione affidata;
  • g)garanzia della conservazione della qualita' degli immobili affidati in gestione;
  • h)affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Le societa' di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.

Testo vigente dal 2 marzo 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-16;104~art4 · fonte del testo