Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti come reati da altre disposizioni. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti piu' gravemente da altre disposizioni.

Testo vigente dal 12 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art226 · fonte del testo