Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti come reati da altre disposizioni. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono gia' puniti piu' gravemente da altre disposizioni.
Testo vigente dal 12 agosto 2020
