Art. 4 — Obblighi dei fabbricanti e degli importatori
I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
- a)tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato immesso sul mercato;
- b)trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attivita';
- c)forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
