Art. 72 cura italia — Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà

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(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese ((e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta'))) Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

  • a)realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ((ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane));
  • b)potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ((ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane));
  • c)cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001)), n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
  • d)concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
  • a)i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • b)il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ((ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)) possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, ((con propri decreti,)) le occorrenti variazioni di bilancio. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. (( Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:
  • a)la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
  • b)la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))

Testo in vigore dal 30 aprile 2020 al 19 maggio 2020

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 23 maggio 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 4 aprile 2026 — 23 maggio 2026per un mese
  3. 25 luglio 2021 — 4 aprile 2026per 5 anni
  4. 26 maggio 2021 — 25 luglio 2021per 2 mesi
  5. 31 dicembre 2020 — 26 maggio 2021per 5 mesi
  6. 25 dicembre 2020 — 31 dicembre 2020per 6 giorni
  7. 30 novembre 2020 — 25 dicembre 2020per 25 giorni
  8. 29 ottobre 2020 — 30 novembre 2020per un mese
  9. 8 ottobre 2020 — 29 ottobre 2020per 21 giorni
  10. 15 agosto 2020 — 8 ottobre 2020per un mese
  11. 30 luglio 2020 — 15 agosto 2020per 16 giorni
  12. 19 luglio 2020 — 30 luglio 2020per 11 giorni
  13. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020per 2 mesi
  14. 30 aprile 2020 — 19 maggio 2020per 19 giorni
  15. 17 marzo 2020 — 30 aprile 2020testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 24 parole tolte, 279 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta') Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale …

… negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia tolto: italiana per aggiunto: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese tolto: e per l'attrazione degli investimenti aggiunto: italiane;

b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia tolto: italiana per aggiunto: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese tolto: e per l'attrazione degli investimenti aggiunto: italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo tolto: 2000 aggiunto: 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia tolto: italiana per aggiunto: per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese tolto: e per l'attrazione degli investimenti aggiunto: italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie … e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con tolto: proprio decreto aggiunto: propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126. aggiunto: Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:

aggiunto: a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

aggiunto: b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art72 · fonte del testo

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