tolto: h) Non e' dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
tolto: i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attivita' immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
tolto: j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
tolto: k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attivita' d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso gratuitamente e senza valutazione;
tolto: l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
tolto: m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati". Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176. All'articolo 111, comma 1, lett.
tolto: a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo puo' essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attivita', per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia. Per le finalita' di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalita' di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23