Art. 104 cura italia — Proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 2021 al 22 giugno 2021. Leggi il testo vigente →

La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 e' prorogata al ((30 settembre 2021)). La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La modifica dell'art. 104, comma 1 ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ad opera della L. 17 giugno 2021, n. 87, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo in vigore dal 30 aprile 2021 al 22 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 e' prorogata al 30 tolto: aprile aggiunto: settembre 2021. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La modifica dell'art. 104, comma 1 ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ad opera della L. 17 giugno 2021, n. 87, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art104 · fonte del testo

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