Art. 9 — Concessione ed erogazione del contributo

Della concessione del contributo e' data comunicazione agli istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il finanziamento agevolato. Il contributo in conto interessi e' determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata in base al tasso agevolato. La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi sono effettuati, a semestralita' posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre) sulla base degli elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione. Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra la erogazione parziale o totale del finanziamento ed il successivo 1 luglio o 1 gennaio, l'istituto dovra' anche trasmettere al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, copia del contratto di mutuo. Gli istituti di credito, al termine della erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione a contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati. Il Ministero dei trasporti puo' disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali e' stato concesso il contributo in conto interessi.

Testo vigente dal 10 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-27;815~art9 · fonte del testo

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