Art. 12 — Norme transitorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1975 al 15 maggio 1976. Leggi il testo vigente →

Restano validi i termini previsti dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713, per la stipulazione dei contratti di mutuo da effettuare entro il 31 dicembre 1975. Le somme previste dalle precedenti leggi sul credito agevolato al commercio e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 6.

Testo in vigore dal 5 novembre 1975 al 15 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-10-10;517~art12 · fonte del testo

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