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[1]Il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 6, sara' nominato entro il termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge.
[2]Entro un mese dal proprio insediamento il Consiglio predisporra' e trasmettera', per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale, lo statuto nel quale saranno stabilite le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.
Testo in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
