Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I contributi di cui al n. 1 dell'art. 5 sono commisurati in una quota non superiore al 3 per cento dei premi o dei contributi annui di assicurazione. Per gli Istituti esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie il coefficiente di proporzionalita' e' stabilito in ragione dei premi o contributi di assicurazione. riscossi nell'anno precedente, mentre per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo esso e' stabilito in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascuno di essi e per ogni compartimento di assicurazione agricola.
tolto: Le misure dei contributi sono stabilite annualmente ed approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
tolto: I contributi sono liquidati entro il mese di aprile di ciascun anno e gli Istituti assicuratori ne effettueranno il versamento all'Istituto nazionale entro il successivo mese di maggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-07-19;1416~art10 · fonte del testo
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