Art. 9 (Convenzione)
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[1]Il Comune ricevera' ogni anno dallo Stato l'annualita' che il Comune dovra' versare per delegazioni alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo delle L. 312,000.
[2]Finche' non sia stata liquidata la contabilita' finale, come e' detto dall'art. 5. l'ammontare delle annualita' da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, verra' ragguagliato a un venticinquesimo della somma di L. 312,000, coi relativi interessi, salvo a determinare l'esatto ammontare delle annualita' residuali qualora dalla detta liquidazione la spesa effettivamente sostenuta dal Comune risultasse inferiore a L. 312,000.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
