Art. 8 (Convenzione)
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La somma di L. 312.000, che giusta l'art. 3 costituisce l'onere massimo dello Stato, verra' mutuata al Comune della Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 1/2 per cento con ammortamento in 25 anni.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
