Art. 7 (Convenzione)
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Il municipio si obbliga di ultimare il palazzo e di consegnarlo in piena e libera proprieta' allo Stato entro il termine di mesi trenta dal giorno in cui gli verra' comunicata la definitiva approvazione del progetto di esecuzione, previa la dichiarazione di pubblica utilita' come al seguente articolo 11.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
