Art. 6 (Convenzione)
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Sara' in facolta' del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, nel corso dei lavori, quelle varianti che esso reputasse necessarie nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando cio' non importi alcun aumento di spesa oltre il limite di L. 312,000, a non alteri i rapporti contrattuali del Comune cogli assuntori dei lavori.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
