Art. 3 (Convenzione)
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[1]La spesa complessiva a carico dello Stato per la completa esecuzione del progetto, comprese le espropriazioni e demolizioni di cui al progetto medesimo, viene di Comune accordo fissata entro il limite massimo di lire trecentododicimila (L. 312,000), restando convenuto che l'area di proprieta' comunale viene ceduta gratuitamente.
[2]S'intendono pur comprese entro il detto limite massimo di L 312,000 le spese:
[3]per l'impianto dei caloriferi e dell'illuminazione elettrica e della distribuzione dell'acqua;
[4]per gli sportelli e le paratie in legno e vetro per i vari servizi al pubblico;
[5]per le inferriate di sicurezza a quegli sportelli che sono in corrispondenza con le stanze della Cassa e delle carte-valori, e alle finestre del piano terreno verso mare, chiamato «sotterraneo» nel progetto;
[6]per le bussole e controbussole a chiusura automatica, dovunque sieno necessarie allo scopo di evitare le correnti di aria;
[7]per il pavimento in legno nelle stanze destinate agli apparati telegrafici.
[8]E' poi inteso che i cessi e gli orinatoi dovranno essere costruiti coi migliori sistemi igienici; che nelle stanze interne e nei corridoi dovranno praticarsi, ove occorrano, vetrate atto a dare ai detti ambienti sufficiente luce; che le porte esterne ed anche quelle interne, che danno accesso alle stanze della Cassa, delle cartevalori e dei pacchi-valori, dovranno essere munite di congegni di sicurezza; che le bussole e controbussole dovranno essere munite di salvavetri formati da bacchette di ottone.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
