Art. 2 (Convenzione)
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[1]Il detto palazzo avra' la fronte principale sulla piazza Umberto I.
[2]Dovra' fornire complessivamente una superficie di locali coperti non minore di metri quadrati 2200 di cui 500 al piano terreno, ed essere costruito in modo da prestarsi staticamente ad eventuali sopraelevazioni sui vari spazi che ora vengono lasciati a terrazzo, qualora in prosieguo di tempo le esigenze del servizio lo richiedessero.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
