Art. 14 (Convenzione)
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[1]La convenzione medesima non sara' valida per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata con legge.
[2]Fatta in triplo originale, letta, approvata il giorno, mese ed anno che sopra, in Roma.
[3]ENRICO STELLUTI-SCALA. LUIGI DARI.
[4]LUIGI FREZZINI, testimonio. RICCARDO GRASSETTI, testimonio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
