Art. 13 (Convenzione)
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Il municipio di Ancona e' esonerato dal pagamento d'imposte e tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione, e cosi' anche per le espropriazioni ed i trapassi di stabili e per la ricchezza mobile sui rimborsi.
Testo in vigore dal 4 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
