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[1]Per le spese straordinarie, ripartite, a norma dei relativi provvedimenti di autorizzazione, in piu' esercizi finanziari, i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, quando se ne manifesti la necessita' e la convenienza, possono essere autorizzati, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, ad effettuare pagamenti in conto delle assegnazioni stabilite pei successivi esercizi, mediante le disponibilita' di fondi della rispettiva gestione non occorrenti per altri impegni.
[2]Con le stesse modalita' e per gli stessi fini possono essere autorizzate, con l'osservanza delle condizioni indicate nel precedente comma, anticipazioni di fondi da una ad altra Colonia.
[3]((Nella entrata dei bilanci coloniali saranno inscritte le somme che, in corrispondenza delle operazioni di cui ai precedenti commi, sono da recuperare sugli stanziamenti dei successivi esercizi, in modo che la completa sistemazione delle operazioni stesse avvenga non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa)).
Testo in vigore dal 14 marzo 1935 al 16 dicembre 2009
