Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1934 al 14 marzo 1935. Leggi il testo vigente →
[1]Per le spese straordinarie, ripartite, a norma dei relativi provvedimenti di autorizzazione, in piu' esercizi finanziari, i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, quando se ne manifesti la necessita' e la convenienza, possono essere autorizzati, con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, ad effettuare pagamenti in conto delle assegnazioni stabilite pei successivi esercizi, mediante le disponibilita' di fondi della rispettiva gestione non occorrenti per altri impegni.
[2]Con le stesse modalita' e per gli stessi fini possono essere autorizzate, con l'osservanza delle condizioni indicate nel precedente comma, anticipazioni di fondi da una ad altra Colonia.
[3]Sugli stanziamenti dei successivi esercizi viene provveduto alle occorrenti restituzioni con completa sistemazione non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1934 al 14 marzo 1935
