Art. 45 — Esecutività delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito

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Le deliberazioni degli organi regionali, non soggette al controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, divengono esecutive se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita'. L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di cui al primo comma la Commissione di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Amministrazione regionale. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la Commissione di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione regionale. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della Commissione di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali di deliberazioni e delle controdeduzioni che gli vengono presentati. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 60 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 654/1988

    Parametro
    16 giugno 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62 ("Costituzione e funzionamento degli organi regionali"), e l. 9 giugno 1947, n. 530 ("Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale"), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 ("Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e ordi…

    Art. 56 Costituzione e funzionamento degli organi regionali · Art. 130 cost. · Art. 125 cost. · Art. 128 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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