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[1]Per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, si applica la pena dell'ammenda nelle seguenti misure:
[2]La vigilanza per assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, e' affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
[3]I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi in copia ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
