Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, si applica la pena dell'ammenda nelle seguenti misure:

  • a)per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al precedente art. 2, da lire 25 a lire 100;
  • b)per le costruzioni edilizie non autorizzate, o eseguite in difformita' del progetto approvato, da lire 200 a lire 1000, salvo quanto e' disposto al precedente art. 4.

[2]La vigilanza per assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, e' affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

[3]I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi in copia ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale.

Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1260~art9 · fonte del testo

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