Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque, nella zona di rispetto intenda erigere nuove costruzioni edilizie ovvero eseguire sopraelevazioni, ampliamenti o modificazioni delle costruzioni edilizie esistenti, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, che provvede, sentito quello dell'educazione nazionale.
tolto: Alla domanda deve essere unito, in doppio esemplare, il progetto esecutivo dei lavori comprendente le piante, i prospetti, le sezioni in scala 1:100, ed una planimetria generale 1:500 indicante l'esatta ubicazione e l'orientamento della nuova costruzione edilizia da erigere o di quella esistente, che si intende sopraelevare, ampliare o modificare. Nei prospetti saranno indicate le dimensioni delle porte, dei balconi, delle finestre ed altri simili vani.
tolto: Dalla disposizione del primo comma sono esclusi i lavori di manutenzione, di miglioramento o di modificazione, tanto all'esterno che all'interno delle costruzioni edilizie, purche' non costituiscano ampliamento di esse, ovvero apertura di nuove luci od ampliamento di quelle esistenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1260~art3 · fonte del testo
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