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[1]Per i vincoli di cui ai precedenti articoli 2 e 3, e' dovuta ai proprietari degli immobili compresi nella zona di rispetto una indennita', commisurata alla effettiva diminuzione del valore venale degli immobili stessi riferito alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che la diminuzione di valore sia permanente e sia diretta conseguenza dei vincoli suddetti.
[2]L'indennita' e' determinata e corrisposta con la procedura vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilita' salvo quanto e' disposto nei successivi commi.
[3]Per i proprietari che non abbiano accettato l'indennita' offerta o non abbiano concluso alcun amichevole accordo, il Genio civile, previo avviso agli interessati, determina la somma da corrispondere a titolo di indennita' e tale determinazione sostituisce la stima di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[4]Eseguito il pagamento diretto o il deposito dell'indennita', il prefetto emette il decreto indicante i vincoli, che sara' trascritto all'Ufficio delle ipoteche entro un mese a cura del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
