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[1]Salve le penalita' di cui al seguente art. 8, il Ministero dei lavori pubblici su richiesta di quello dell'educazione nazionale, puo' ordinare la sospensione ed anche la modificazione o l'abbattimento totale delle costruzioni edilizie che, dopo la entrata in vigore della presente legge, vengano eseguite senza autorizzazione, o in difformita', al progetto approvato.
[2]Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Ministero dei lavori pubblici puo' ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti, a spese del proprietario o possessore.
[3]La nota delle spese, compilata dal Genio civile e approvata dal Ministero dei lavori pubblici, e' resa esecutiva dall'Intendenza di finanza e da questa trasmessa all'Ufficio del registro competente, per la riscossione con le norme del testo unico del 14 aprile 1910, n. 639.
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
