Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, nella zona di rispetto intenda erigere nuove costruzioni edilizie ovvero eseguire sopraelevazioni, ampliamenti o modificazioni delle costruzioni edilizie esistenti, deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, che provvede, sentito quello dell'educazione nazionale.
[2]Alla domanda deve essere unito, in doppio esemplare, il progetto esecutivo dei lavori comprendente le piante, i prospetti, le sezioni in scala 1:100, ed una planimetria generale 1:500 indicante l'esatta ubicazione e l'orientamento della nuova costruzione edilizia da erigere o di quella esistente, che si intende sopraelevare, ampliare o modificare. Nei prospetti saranno indicate le dimensioni delle porte, dei balconi, delle finestre ed altri simili vani.
[3]Dalla disposizione del primo comma sono esclusi i lavori di manutenzione, di miglioramento o di modificazione, tanto all'esterno che all'interno delle costruzioni edilizie, purche' non costituiscano ampliamento di esse, ovvero apertura di nuove luci od ampliamento di quelle esistenti.
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
