Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalita' e condizioni previsti dalla presente legge. Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui saranno determinati da apposito Comitato, che sara' nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste. A parita' di ogni altra condizione i mutui verranno con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art3 · fonte del testo

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