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Costituzionale
Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165
Legge 27 ottobre 1951, n. 1208
- Aggiornato al
- 30 aprile 1952
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere…
- Art. 2Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e…
- Art. 3Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 dovranno essere impiegate, dagli Istituti…
- Art. 4L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente art. 2…
- Art. 5Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati…
- Art. 6L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della…
- Art. 7Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente art. 1, per effetto…
- Art. 8Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno…
- Art. 9Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti…
- Art. 10Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle variazioni di bilancio…
