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[1]((E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.
[2]Tale Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed avra' durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.
[3]Ad esso spetta di provvedere:
- 1)alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola;
- 2)allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;
- 3)all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilita' dei quali i Comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;
- 4)all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;
- 5)alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtu' del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;
- 6)l'Ente puo' altresi' promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.
[4]L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di in membro del Consiglio di amministrazione)).
Testo in vigore dal 16 luglio 1952 al 25 agosto 1972
