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[1]E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

[2]Tale Ente ha personalita' giuridica ed avra' la durata di anni Ad esso spetta di provvedere:

[3]1° alla valorizzazione delle risorse naturali e al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva;

[4]2° all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile;

[5]3° all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici, o di pubblica utilita' che il comune di Ischia intenda affidargli ovvero dargli in concessione;

[6]4° all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade; 5° alle opere e in genere a tutti gli affari che, in virtu' del R. decreto-legge 15 aprile 1926-1V, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

Testo in vigore dal 7 ottobre 1939 al 16 luglio 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1450~art1 · fonte del testo

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