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[1]((In seno al Consorzio e' costituito un Comitato composto dei seguenti membri:
[2]il presidente del Consorzio;
[3]il direttore marittimo;
[4]il direttore superiore della dogana di Genova;
[5]il capo del compartimento ferroviario;
[6]il sindaco di Genova o il suo delegato;
[7]il presidente della Camera di commercio di Genova o il suo delegato;
[8]uno dei due operai eletti nell'assemblea generale, secondo la designazione che questa ne fara' ogni anno, con facolta' di conferma;
[9]un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione annua, e con facolta' di conferma.
[10]Quando il Comitato debba discutere sui progetti di cui alla seguente lettera h), interverra' alle sedute, con voto consultivo, l'ingegnere del Genio civile capo dell'ufficio tecnico consortile.
[11]Appartiene al Comitato di deliberare:
- a)sui regolamenti e tariffe relativi a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1;
- b)sulle sopratasse d'ancoraggio e tasse speciali portuali sulle merci e sui passeggeri indicate all'art. 16;
- c)su tutte le nuove concessioni di durata superiore i cinque anni e che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile in quanto applicabili ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo articolo 15;
- d)sull'assunzione diretta dei servizi portuali e relative concessioni sia ad imprenditori che a cooperative di lavoratori;
- e)sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
- f)sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;
- g)sulle nomine e revoche proposte dal presidente degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;
- h)sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalita' ed ordine per la loro esecuzione;
- i)sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti.
[12]Appartiene altresi' al Comitato di rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti dalle concessioni e da affitti da esso assentiti e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.
[13]Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:
- a)all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, impiego e movimenti del fondo di riserva patrimoniale;
- b)ai progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, a termine del successivo art. 19;
- c)alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;
- d)alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;
- e)al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e revoca del segretario generale o del ragioniere capo;
- f)all'organizzazione interna dell'Amministrazione consortile)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 26 agosto 1927
