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[1]Per l'ordinario disbrigo degli affari, e pel disimpegno delle altre funzioni, che saranno stabilite dal regolamento, e' costituito in seno al Consorzio un Comitato esecutivo composto dei seguenti membri:
[2]il presidente del Consorzio;
[3]il consigliere di Prefettura;
[4]l'ingegnere capo del Genio civile;
[5]il capitano di porto;
[6]il funzionario tecnico dell'ufficio del R. Ispettorato generale delle strade ferrate del Circolo di Genova;
[7]il direttore della dogana;
[8]il consigliere comunale di Genova;
[9]il presidente della Camera di commercio di Genova, o il suo delegato;
[10]il capitano marittimo;
[11]l'operaio eletto dalla maggioranza dei lavoratori del porto con le norme sancite all'articolo 4;
[12]un membro scelto dall'assemblea generale del Consorzio, mediante elezione, fra i rappresentanti degli enti e classi cui non e' tassativamente assegnata una rappresentanza nel Comitato esecutivo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
