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A far parte dell'assemblea consortile sono inoltre ammessi:
- a)un delegato della Camera di commercio di Milano;
- b)un delegato della Camera di commercio di Torino;
- c)((il segretario del Sindacato provinciale di Genova dei lavoratori del porto, ed un altro rappresentante del Sindacato stesso designato dal Direttorio di esso)).
Testo in vigore dal 26 agosto 1927 al 15 novembre 1930
