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A far parte dell'assemblea consortile sono inoltre ammessi:
- a)un delegato della Camera di commercio di Milano;
- b)un delegato della Camera di commercio di Torino;
- c)((due delegati degli operai addetti ai lavori e ai servizi del porto, scelti mediante elezione fatta nel loro seno giusta le norme che saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 26 agosto 1927
