Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

[2]Non e' applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contribuiti dello Stato di cui all'art. 13, ne' alle quote di contributo delle provincie e dei Comuni di cui agli art. 10 e 12. 7 8

[3]I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1927, n. 2637

7

La L. 22 dicembre 1927, n. 2637, nel modificare l'art. 1, comma 1, numero XXVI del Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2285, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al numero XXVI del citato art. 1 al secondo comma dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: «ne' sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio per la costruzione di opere e arredamenti portuali»".

8

Il Regio D.L. 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito senza modificazioni dalla L. 3 gennaio 1929, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, concessa dall'art. 32 della legge 13 febbraio 1903, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1927, n. 2637, per gli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti contratti o da contrarsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio, e' estesa agli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti che il Consorzio stesso contrarra', dal 1° gennaio 1929, per la costruzione di opere ed arredamenti portuali con qualsiasi ente o persona".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1928 al 5 dicembre 1928. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito senza modificazioni dalla L. 3 gennaio 1929, n. 43, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, concessa dall'art. 32 della legge 13 febbraio 1903, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1927, n. 2637, per gli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti contratti o da contrarsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio, e' estesa agli interessi delle operazioni finanziarie e dei prestiti che il Consorzio stesso contrarra', dal 1° gennaio 1929, per la costruzione di opere ed arredamenti portuali con qualsiasi ente o persona".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art32 · fonte del testo

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