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[1]Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.
[2]Non e' applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contribuiti dello Stato di cui all'art. 13, ne' alle quote di contributo delle provincie e dei Comuni di cui agli art. 10 e 12. 7 ((I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1927, n. 2637
7La L. 22 dicembre 1927, n. 2637, nel modificare l'art. 1, comma 1, numero XXVI del Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2285, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al numero XXVI del citato art. 1 al secondo comma dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: «ne' sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio per la costruzione di opere e arredamenti portuali»".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1928 al 5 dicembre 1928
