Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il ((Ministero delle comunicazioni)), valendosi in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni delle Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministro rispettivamente competente, puo' in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento d'ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il tolto: Ministro dei Lavori Pubblici aggiunto: Ministero delle comunicazioni, valendosi in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni delle Stato, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art28 · fonte del testo

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