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Il Ministro dei Lavori Pubblici, valendosi in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni delle Stato, e previo accordo, in tal caso, col Ministro rispettivamente competente, puo' in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento d'ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
