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[1]Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti, che controfirmano gli atti presentati dal Comitato.
[2]((Sono revisori tecnici: l'ispettore superiore del Genio civile ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.
[3]Dei due revisori dei conti uno e' scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo e l'altro e' l'intendente di finanza di Genova)).
[4]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato esecutivo la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 23 settembre 1925
