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[1]Per riscontrare la regolarita' nei riguardi tecnici, nonche' la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilita' nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti, che controfirmano gli atti presentati dal Comitato.
[2]Sono revisori tecnici: l'ispettore del Genio civile e l'ispettore superiore tecnico del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.
[3]I revisori dei conti sono scelti dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato esecutivo.
[4]Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato esecutivo la risoluzione di ogni contestazione e' rimessa all'assemblea del Consorzio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
