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[1]Il Consorzio provvede:
- a)Allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con personale del Corpo Reale del Genio civile, per le opere portuali e marittime, e dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto per gli impianti ferroviari; 3
- b)ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto, da collocarsi fuori ruolo od anche con ufficiali di porto assunti direttamente tra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma;
- c)agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto o con un Istituto di credito o di risparmio di nota solvibilita';
- d)LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL REGIO D.L. 28 DICEMBRE 1924, N. 2285.
[2]((Qualora per i servizi marittimi sia destinato al Consorzio un maggior generale di porto, questi sostituisce il direttore marittimo in tutte le funzioni attribuitegli dal presente ordinamento)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2285
3Il Regio D.L. 28 dicembre 1924, n. 2285 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero IV) che "nel testo della legge alle parole «Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova», s'intenderanno sempre sostituite le parole «Amministrazione delle ferrovie dello Stato»".
Testo in vigore dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008
