Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consorzio provvede:
- a)Allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova in base al progetto regolatore di cui e' parola nell'articolo precedente, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con personale del Corpo Reale del Genio civile, per le opere portuali e marittime, e dell'ente dirigente il servizio ferroviario del porto per gli impianti ferroviari;
- b)Ai servizi marittimi, con personale della locale Capitaneria di porto;
- c)Ai servizi amministrativi, con personale direttamente assunto;
- d)Ai servizi di Cassa, o con personale direttamente assunto, o per mezzo della Ricevitoria provinciale, ovvero della Banca d'Italia.
[2]Per quel personale che, giusta le indicazioni date nei paragrafi a e b, fosse temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio in seguito a sua richiesta, o per le prestazioni dell'ente dirigente il servizio ferroviario, sara' dal Consorzio rifusa alle competenti amministrazioni la spesa corrispondente.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
