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[1]((L'imposizione delle tasse e sovratasse di cui all'articolo precedente e' subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quelli dei lavori pubblici, delle finanze e dell'economia nazionale)).
[2]Il Consorzio puo' in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero per l'estero.
[3]Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non puo' essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 15 novembre 1930
