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[1]Le tariffe delle tasse speciali e le successive modificazioni sono deliberate dal Consorzio e sono approvate dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato.
[2]Il Consorzio puo' in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero per l'estero.
[3]Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non puo' essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
