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[1]Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 9 e 10, lo Stato medesimo e' esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione ((delle opere portuali)); e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901; rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, con R. decreto 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.
[2]Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtu' delle accennate Convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e cio' tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillita' delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della citata Convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonche' per tutti gl'impianti ferroviari necessari pel servizio portuale ((esclusa per quest'ultima la manutenzione)).
[3]((La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferrovaria, formera' oggetto di apposite disposizioni di regolamento)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
