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[1]Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 9 e 10, lo Stato medesimo e' esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901; rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, con R. decreto 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.

[2]Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtu' delle accennate Convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e cio' tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillita' delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5 della citata Convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonche' per tutti gl'impianti ferroviari necessari pel servizio portuale.

[3]E' fatto speciale obbligo al Consorzio di provvedere all'ampliamento del ponte Caracciolo entro due anni dalla promulgazione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925

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urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art14 · fonte del testo

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